Cos’è il Reverse Charge Estero? Entriamo nel Dettaglio

reverse charge estero

Come abbiamo già visto nella guida dedicata, il reverse charge è un’inversione contabile secondo la quale spetta all’acquirente versare l’IVA all’Erario, e non al venditore, come invece accade generalmente. Questo meccanismo nasce come metodo per contrastare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, ma oggi è diventata una prassi nelle prestazioni di servizi e nelle cessioni di beni in determinati settori.

Il reverse charge si può applicare a vendite in cui entrambi i soggetti siano residenti in Italia, ma anche se uno dei due risiede in un Paese straniero, e in questo caso si applica il reverse charge estero, che differisce per alcuni elementi dal reverse charge italiano.

In questo articolo andremo a vedere il funzionamento del reverse charge estero e tutte le casistiche in cui si applica.

Come Funziona e Quando si Applica il Reverse Charge Estero?

Secondo il reverse charge estero, quando un soggetto passivo IVA riceve una fattura da un’impresa straniera, è tenuto al versamento dell’IVA in Italia, anche se la fattura non contiene l’imposta sul valore aggiunto, ed è il destinatario a doverla versare. Dunque, è molto importante capire quali sono i casi in cui si applica il reverse charge, e quali sono gli obblighi che comporta questa inversione contabile.

Per quanto riguarda le casistiche di applicazione del reverse charge estero, queste sono quando l’acquirente è un soggetto passivo IVA, e l’operazione avviene con un fornitore straniero, ma si considera rilevante in Italia ai fini dell’IVA.

Definizione di Soggetto Passivo IVA

Detto questo, però, è importante specificare cosa si intende con soggetto passivo IVA: si tratta, molto semplicemente, di un’azienda, un imprenditore o un libero professionista residente in Italia e titolare di partita IVA. Infatti, il reverse charge non si applica alle compravendite tra soggetti privati, sia in Italia che all’estero, poiché questi non sono obbligati a versare nessuna imposta sul valore aggiunto.

Tutto ciò è coerente con il fatto che lo scopo del reverse charge estero sia di evitare detrazioni IVA a fronte di imposte già versate all’estero, e tutto ciò è necessario per la mancanza di una stanza di compensazione che gestisca le detrazioni IVA internazionali.

Come abbiamo detto, perché si applichi il reverse charge estero è necessario che l’operazione in questione sia rilevante in Italia ai fini IVA, ma cosa significa questo? Semplicemente, l’acquisto deve essere di un bene che si trova o è stato prodotto in Italia, oppure il servizio in oggetto deve essere erogato in Italia. In tutti i casi che hanno queste caratteristiche, l’IVA non viene addebitata in fattura ma è l’acquirente ad avere l’obbligo di pagare quest’imposta.

Gli Obblighi del Reverse Charge Italiano ed Estero

Per quanto riguarda il reverse charge italiano, nei casi in cui si applica il soggetto passivo IVA emette una fattura nella quale non viene addebitata l’IVA, ma è presente la dicitura “inversione contabile ai sensi del DPR 633/1972, ovvero la legge che disciplina tutte le applicazioni del reverse charge. A questo punto, l’acquirente deve integrare la fattura con l’aliquota applicabile e procedere alla doppia annotazione, sia nel registro IVA degli acquisti che in quello delle vendite.

Come però abbiamo detto in precedenza, gli obblighi per quanto riguarda il reverse charge estero sono diversi rispetto a quelli in vigore nel nostro Paese. In particolare, con il reverse charge estero il cessionario o committente paga l’imposta sul valore aggiunto in Italia quando acquista beni o servizi da altri soggetti che non risiedono in Italia, e le modalità per il versamento sono diverse a seconda della situazione.

Esempio di Reverse Charge Estero

Ad esempio, quando il fornitore risiede in un Paese extra-UE, il cessionario o committente italiano emette un’autofattura, datata e correttamente protocollata per essere inserita nei registri dell’IVA e nel registro vendite.

Se invece il fornitore ha sede all’interno dell’Unione Europea, il committente o cessionario italiano integra la fattura con l’IVA italiana e provvede alla doppia registrazione come negli altri casi di applicazione del reverse charge, ovvero nel registro IVA delle vendite e in quello degli acquisti.

Spesso è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate come gestire il reverse charge da quando è stato introdotto per alcuni soggetti l’obbligo di fattura elettronica. In risposta a questi dubbi, è stato specificato che per il reverse charge estero non valgono i cambiamenti introdotti nel 2019 a proposito della fatturazione elettronica, quindi per le operazioni interne all’Unione Europea si procederà sempre allo stesso modo di sempre.

E in Italia?

Per quanto riguarda il reverse charge per operazioni effettuate in Italia, invece, è sorto il problema dell’impossibilità di integrare l’IVA alla fattura elettronica, di per sé non modificabile. Perciò, in caso di reverse charge italiano, il committente o cessionario è tenuto ad allegare alla fattura un documento datato e firmato elettronicamente.

Il documento di integrazione della fattura deve riportare il codice TD1 alla voce Tipo Documento, qualora si tratti di un’autofattura emessa per integrare il pagamento dell’IVA su acquisti effettuati in Italia in regime di reverse charge.

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